{"id":3025,"date":"2017-08-03T09:26:15","date_gmt":"2017-08-03T08:26:15","guid":{"rendered":"https:\/\/mcamps.com\/?p=3025"},"modified":"2017-08-03T09:26:15","modified_gmt":"2017-08-03T08:26:15","slug":"fabricacion-por-terceros-cosmeticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mcamps.com\/ita\/fabricacion-por-terceros-cosmeticos\/","title":{"rendered":"Produzione per conto terzi: la valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico"},"content":{"rendered":"<p><strong>Produzione da parte di terzi e valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico<\/strong> - Il \u00ab<strong>persona responsabile<\/strong>\u00bbLa \"commercializzazione di un prodotto cosmetico\", definita nel <strong>Regolamento 1223\/2009<\/strong> \u00e8 quello che deve garantire che, prima della commercializzazione, ci sia un dossier con le informazioni relative al suo <strong>sicurezza<\/strong>, e che deve essere valutato da un esperto. Questa responsabilit\u00e0 non spetta al progettista o al produttore. Nel caso di terzi, essi devono fornire tutte le informazioni sulla sicurezza alla \u00abpersona responsabile\u00bb. Nel caso in cui questa persona non disponga delle necessarie <strong>conoscenze scientifiche e tecniche<\/strong> necessario, \u00e8 consigliabile consultare un<strong> consigliere per la sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Fabbricante terzo e persona responsabile: cosa dice il regolamento?\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>Nel <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:32009R1223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento 1223\/2009<\/strong><\/a> sui prodotti cosmetici, nel <strong>Articolo 4<\/strong>, Viene definita la \u00abPersona Responsabile\u00bb (fisica o giuridica) che deve garantire la conformit\u00e0 ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Nella <strong>Articolo 5<\/strong>, Gli obblighi sono definiti.<\/p>\n<p>Prima di proseguire, \u00e8 opportuno chiarire che il regolamento \u00e8 definito come \u00ab...\".\u00ab<strong>produttore<\/strong>\u00bb come \u00ab<strong>qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto, o che faccia progettare o fabbricare un prodotto, e che lo commercializzi con il proprio nome o marchio di fabbrica<\/strong>\u00ab. Pertanto, il \u00abproduttore non deve necessariamente essere il fabbricante, n\u00e9 il \u00abfabbricante\u00bb deve essere il \u00abfabbricante\u00bb. Infatti, il concetto di \u00abproduttore\u00bb \u00e8 pi\u00f9 strettamente legato alla \u00abpersona responsabile\u00bb che al produttore industriale di un prodotto cosmetico.<\/p>\n<p>Il Regolamento chiarisce molto bene che per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, \u00abla persona responsabile\u00bb deve garantire il rispetto dei requisiti relativi alla sua sicurezza, stabiliti nel <strong>Articolo 3<\/strong>. Pertanto, nel <strong>Articolo 10<\/strong> si legge: \u00ab<strong>la persona responsabile deve assicurarsi che il prodotto sia stato sottoposto a una valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata redatta una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in conformit\u00e0 all'Allegato 1<\/strong>\u00ab. Inoltre, l'articolo 10 fa riferimento anche alla \u00abpersona responsabile\u00bb che si assicura che, nella valutazione della sicurezza, venga presa in considerazione:<\/p>\n<ul>\n<li>(a) esposizione precoce e sistematica ai particolari ingredienti della formulazione finale<\/li>\n<li>b) l'utilizzo di un approccio appropriato al valore delle prove per esaminare i dati da tutte le fonti esistenti<\/li>\n<li>(c) l'aggiornamento con le informazioni pertinenti generate una volta che il prodotto \u00e8 stato immesso sul mercato.<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3029\" src=\"https:\/\/mcamps.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Dise\u00f1o-sin-t\u00edtulo-19.png\" alt=\"fabricaci\u00f3n por terceros evaluaci\u00f3n de seguridad productos cosm\u00e9ticos\" width=\"960\" height=\"400\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/mcamps.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Dise\u00f1o-sin-t\u00edtulo-19.png 960w, https:\/\/mcamps.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Dise\u00f1o-sin-t\u00edtulo-19-300x125.png 300w, https:\/\/mcamps.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Dise\u00f1o-sin-t\u00edtulo-19-768x320.png 768w\" sizes=\"(max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Persona responsabile, marchio, produttore e requisiti di sicurezza<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 chiaro, quindi, che l'impegno sulla <strong>sicurezza di un prodotto cosmetico<\/strong> spetta pienamente ed esclusivamente al \u00ab<strong>persona responsabile<\/strong>\u00abLa Commissione dovrebbe garantire la raccolta e l'aggiornamento di determinate informazioni sulla sicurezza e la loro corretta valutazione.<\/p>\n<p>Nel caso in cui la \u00abpersona responsabile\u00bb sia la stessa che progetta, produce e commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio, in virt\u00f9 della sua esperienza e del suo coinvolgimento nella progettazione e nello sviluppo di prodotti cosmetici, dovrebbe essere in possesso della <strong>competenza tecnica<\/strong> e il <strong>informazioni sulla vostra sicurezza<\/strong>, e dovrebbe quindi essere in grado di garantirne la corretta valutazione, in conformit\u00e0 ai requisiti della Parte B (<strong>valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici<\/strong>). Lo stesso vale per la produzione da parte di terzi: cio\u00e8 quando la \u00abpersona responsabile\u00bb progetta, sviluppa e commercializza il prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio e per motivi tecnici, logistici o commerciali ne affida la produzione a terzi.<\/p>\n<h4><strong>Cosa succede se la \u00abpersona responsabile\u00bb non \u00e8 il produttore?\u00a0<\/strong><\/h4>\n<p>Tuttavia, pu\u00f2 accadere che una \u00abpersona responsabile\u00bb si limiti a commercializzare il prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio, senza essere coinvolta nella sua progettazione o sviluppo. E senza avere la piena competenza tecnica per giudicare se una valutazione soddisfa i requisiti (a), (b) e (c) di cui sopra. Un esempio potrebbe essere quello di un marchio sportivo che commercializza un prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio. In questo caso, il marchio sportivo, in quanto \u00abpersona responsabile\u00bb, deve anche garantire che le informazioni sulla sicurezza siano raccolte e sottoposte a valutazione. Se la \u00abpersona responsabile\u00bb non \u00e8 tecnicamente qualificata per gestire tale valutazione, per garantire la sicurezza del prodotto cosmetico deve rivolgersi a una persona qualificata, che in molti casi pu\u00f2 essere la persona che ha progettato, sviluppato e fabbricato il prodotto.<\/p>\n<p>Se un prodotto cosmetico \u00e8 progettato e fabbricato da un terzo, a causa della responsabilit\u00e0 attribuita dal regolamento alla \u00abpersona responsabile\u00bb per l'immissione sul mercato con il suo nome o marchio, questa deve avere <strong>libero accesso a tutte le informazioni<\/strong> sul suo <strong>sicurezza<\/strong> <strong>(Parte A<\/strong>, <strong>Allegato I<\/strong>) e la sua corretta <strong>valutazione<\/strong>. Il <strong>riservatezza<\/strong> nella diffusione di queste informazioni deve essere sempre mantenuto attraverso accordi tra le parti e mai impedendo l'accesso alle stesse.<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni sulla fabbricazione da parte di terzi e sulla valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico<\/strong><\/h3>\n<p>Data la complessit\u00e0 della questione, se la \u00abpersona responsabile\u00bb della commercializzazione di un prodotto cosmetico fabbricato da terzi nutre dubbi di natura scientifica o tecnica, al fine di assumere pienamente tutte le questioni di sicurezza, si raccomanda che si rivolga a un esperto in materia. <strong>consigliere per la sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, in conformit\u00e0 con il <strong>Regolamento 1223\/2009<\/strong> per i prodotti cosmetici, la raccolta delle informazioni pertinenti a sostegno della sicurezza di un prodotto cosmetico e la sua valutazione spetta esclusivamente alla \u00abpersona responsabile\u00bb, che deve predisporre i mezzi necessari per garantire che ci\u00f2 avvenga. che deve mettere in atto i mezzi necessari per garantire che ci\u00f2 avvenga. E, se necessario, deve assicurarsi che ci\u00f2 avvenga per mezzo di un sistema di controllo della sicurezza. <strong>consiglio dell'esperto.<\/strong>\u00a0Attraverso un solido accordo contrattuale con chi ha progettato, sviluppato e realizzato il prodotto cosmetico. .<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni sulla valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico e sulla produzione da parte di terzi, <a href=\"https:\/\/mcamps.com\/ita\/contacto\/\">non esitate a contattarci<\/a>. <strong>Siamo specialisti nella valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il\u00a0<strong>Opinione degli esperti<\/strong>\u00a0\u00e8 stato scritto nel 2012 per l'ex sito web di GTF M. Camps.  E coincideva con un contesto di dubbi sull'interpretazione del Regolamento (CE) n. 1223\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Oggi questi temi sono ancora di grande attualit\u00e0 per il settore cosmetico.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fabricaci\u00f3n por terceros y evaluaci\u00f3n de seguridad de un cosm\u00e9tico &#8211; La \u00abpersona responsable\u00bb de la comercializaci\u00f3n de un producto cosm\u00e9tico definida en el Reglamento 1223\/2009 es aquella que debe velar para que, antes de su comercializaci\u00f3n, exista un dossier con la informaci\u00f3n sobre su seguridad, y que sea evaluada por un experto. 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